Approvati i criteri per il controllo preventivo dei modelli 730/2023
- forcellaemanuela
- 13 giu 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Il provv. 9.6.2023 n. 203543 ha definito i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2023 che determinano un rimborso in capo al contribuente.
In pratica, vengono confermati i criteri che erano già stati previsti in relazione al modello 730/2022.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che: - presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia; - ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
Sulla base di quanto indicato nel provvedimento costituiscono elementi di incoerenza:
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
- la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
L’attività di controllo preventiva sopra illustrata possa avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.
A conclusione delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Se la dichiarazione viene inclusa nei controlli preventivi:
- l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il modello 730-4 il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli da parte del sostituto d'imposta e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
- il rimborso spettante è erogato dalla stessa Agenzia dopo la conclusione delle operazioni di controllo preventivo; - il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30 novembre, mediante il modello F24.
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