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Approvato il modello per le CU 2024

  • forcellaemanuela
  • 18 gen 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

L'Agenzia delle Entrate con provv. n. 8253 del 16 gennaio 2024 ha approvato il modello della Certificazione Unica 2024, relativa al periodo d’imposta 2023, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Ricordiamo innanzitutto che la CU 2024 deve essere trasmessa dai sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo 2024 in quanto il 16 marzo 2024 cade di sabato.

Tra le principali novità da segnalare il fatto che, per allinearsi a quanto previsto dalla riforma dello sport in forza della quale i compensi corrisposti agli atleti fino al 30 giugno 2023 costituiscono redditi diversi e non sono imponibili IRPEF fino a un importo annuo non superiore a 10.000 euro, mentre i compensi erogati a partire dal 1° luglio 2023 rientrano tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, o di lavoro autonomo (a seconda dell’inquadramento contrattuale del singolo atleta), all’interno della CU 2024 è stata inserita la nuova sezione “Redditi lavoro sportivo”, composta dai punti da 781 a 786, che dovranno essere compilati con riferimento ai compensi da lavoro sportivo corrisposti dal 1° luglio 2023.

I compensi da attività sportive dilettantistiche percepiti fino al 30 giugno 2023 invece continueranno a dover essere indicati nella Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, identificando i relativi importi con il nuovo codice N1 come pure i compensi corrisposti a partire dal 1° luglio 2023 derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratti diversi da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, che andranno riportati utilizzando i nuovi codici N2 o N3.

Altra importate novità riguarda i fringe benefit. Nella CU 2024 vi sono infatti due caselle specifiche (nn. 474 e 475) necessarie per distinguere le due soglie di non imponibilità in vigore per il 2023, vale a dire:- 3.000 euro, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico e 258,23 euro per la restante platea di lavoratori.

Si rileva poi l'introduzione di un’apposita sezione (caselle da 651 a 663) dedicata al regime fiscale delle mance dei lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e la creazione di una nuova casella (la n. 479) dove indicare il trattamento integrativo speciale in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, riconosciuto ai lavoratori del comparto del turismo.

 
 
 

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