Comunicazioni in arrivo a mezzo PEC per aiuti di stato non registrati
- forcellaemanuela
- 20 apr 2023
- Tempo di lettura: 1 min
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 133949 definisce le modalità con cui i beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2019 dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa possono regolarizzare l’anomalia beneficiando della riduzione delle sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate trasmetterà infatti a mezzo PEC una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti.
Il contribuente potrà, se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis saranno iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati. Laddove invece la mancata registrazione dell’aiuto individuale non fosse imputabile agli errori di compilazione citati, il contribuente potrà comunque regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
In entrambi i casi sono dovute le sanzioni ma è possibile beneficiare delle riduzioni di legge secondo le regole proprie del ravvedimento operoso.
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