Definizione straordinaria del bonario con solo sanzioni
- forcellaemanuela
- 11 gen 2022
- Tempo di lettura: 1 min
L’art. 5 del DL 41/2021 ha introdotto la possibilità di addivenire alla definizione agevolata delle somme contenute negli “avvisi bonari” emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72 a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2017 e 2018 per ritardato pagamento che contengono solo sanzioni e interessi.
I contribuenti titolari di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021) che abbiano subito nel periodo d’imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta 2019 che intendano accettare la proposta di definizione devono presentare, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del relativo modello ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata, l’autodichiarazione prevista dall’art. 1 commi 14 e 15 del DL 41/2021, per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. Nel caso in cui l’avviso bonario non contenga interessi si ritiene che la definizione della vertenza dovrebbe essere automatica, fermo restando l’obbligo per il contribuente di attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato, a seguito della presentazione dell’autodichiarazione prevista dall’art. 1 commi 14 e 15 del DL 41/2021.
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