Domicilio digitale degli amministratori da comunicare entro il 30 giugno 2025
- forcellaemanuela
- 13 mar
- Tempo di lettura: 2 min
La nota n.43836 del MIMIT del 12 marzo scorso ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese del domicilio digitale PEC degli amministratori di società (siano esse di persone o di capitali).
Preme innanzi tutto ricordare come tale obbligo si applichi anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, le quali pertanto entro il 30 giugno 2025 sono tenute a comunicare la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Conseguentemente, in presenza di una pluralità di amministratori, dovrà essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.
Originariamente in assenza di chiarimenti era stata ipotizzata la possibilità di una comunicazione, per conto dell’amministratore, dell’indirizzo PEC della società; tale conclusione appare ad oggi non procedibile e comunque assolutamente non in linea con la ratio della norma, tesa a garantire la conoscibilità di un recapito PEC proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.
Si presume che tale comunicazione, al pari della comunicazione dell'indirizzo PEC dell'impresa, sia esentata da diritti e bolli e si evidenzia come l’omessa indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa (ad esempio la domanda di iscrizione, ovvero l'atto di nomina o di rinnovo di un amministratore).
Si precisa infine che non sono previste sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione di tale domicilio digitale, fatta salva la sospensione di eventuali pratiche al Registro imprese.
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