In scadenza la seconda rata dell'imposta sostitutiva sull'estromissione agevolata
- forcellaemanuela
- 5 giu 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Si rammenta agli interessati che entro il prossimo 1° luglio dovrà essere versato il rimanente 40% dell’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze emerse a seguito dell’operazione di estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale (il 60% dovrebbe essere stato pagato entro il 30 novembre 2023).
In forza di tale regime agevolato l’eventuale plusvalenza emergente dall'assegnazione era assoggettata ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% e la plusvalenza poteva altresì essere determinata assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Eventuali omessi, insufficienti o ritardati versamenti dell’imposta sostitutiva non inficiano, peraltro, la validità dell’estromissione agevolata, ma conducono all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
L’opzione va poi perfezionata con l’indicazione dell’operazione nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (precisamente nel quadro RQ del modello REDDITI PF 2024).
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