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Invio tardivo delle Certificazioni Uniche ravvedibile

  • forcellaemanuela
  • 14 giu 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

La circolare 12 dell’Agenzia Entrate del 31 maggio 2024 charisce che l’invio telematico della Certificazione Unica oltre i termini ordinari è ravvedibile; pertanto, se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (la sanzione di 100 euro è quindi ridotta a 33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro. Ai fini del ravvedimento, sull’importo ordinariamente ridotto a un terzo operano, poi, le riduzioni della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo quindi se il ravvedimento viene posto in essere entro 90 giorni dalla violazione, si applica la sanzione ridotta a 1/9, pari a 3,70 euro (33,33/9) per ogni Certificazione; oltre 90 giorni dalla violazione ma entro il termine di presentazione del modello 770, si applica la sanzione ridotta a 1/8, pari a 4,17 euro (33,33/8) per ogni Certificazione; entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/7, pari a 4,76 euro (33,33/7) per ogni Certificazione; oltre il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/6, pari a 5,56 euro (33,33/6) per ogni Certificazione; dopo la consegna del PVC, si applica la sanzione ridotta a 1/5, pari a 6,67 euro (33,33/5) per ogni Certificazione.

Secondo la precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015 n. 6, § 2.6, il ravvedimento operoso si riteneva in questi casi non ammissibile in quanto “la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche (...) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (...), non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento”.

Ad oggi invece, se il sostituto d’imposta trasmette all’Agenzia delle Entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

 
 
 

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