Nessuna decadenza dal CPB con integrativa che non modifica dati reddituali
- forcellaemanuela
- 28 gen
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Nel corso del Videoforum del 27 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha specificato ulteriormente le situazioni che possono portare alla decadenza dal CPB. In particolare, ha osservato che il CPB cessa di produrre i suoi effetti, per entrambi i periodi di imposta di riferimento, nel caso in cui, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa, i dati e le informazioni dichiarati dal contribuente determinino una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta per un importo superiore al 30% rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato; per contro, la presentazione di una dichiarazione integrativa che modifica dati che non influiscono sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, o che modifichi altri redditi (redditi diversi, redditi fondiari, ecc.), non rileva ai fini della causa di decadenza in esame.
Sempre nel corso del suddetto incontro è stato confermato che un contribuente che nel 2024 è entrato nel regime forfetario per poi fuoriuscirne nel medesimo anno per superamento della soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro, può aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA, a condizione che la disapplicazione del regime forfetario si sia verificata prima dello scadere del termine per l’accettazione della proposta di CPB, ovvero al più tardi entro il 12 dicembre scorso.
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