Obbligo di comunicazione delle operazioni con l'estero anche per soggetti in regime di vantaggio, forfetario ed enti non commerciali
- forcellaemanuela
- 15 gen 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Si ricorda che dal 1° gennaio 2024 tutti i soggetti in regime forfetario, i minimi e gli enti non commerciali sono tenuti al rispetto degli adempimenti connessi all'estensione dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica ivi inclusi quelli relativi alla comunicazione delle operazioni con l'estero (c.d. esterometro).
Pertanto anche tali contribuenti sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle suddette operazioni (cfr. circ. 26/E/2022) se non diversamente certificate mediante regolare emissione di fattura elettronica.
Pertanto, a mero titolo esemplificativo, le cessioni di beni verso altri operatori economici Ue con trasferimento dei beni in altro Stato membro in base all'art. 41 co. 2-bis del DL 331/93, non costituiscono cessioni intra-Ue ma vengono assimilate alle operazioni interne, per le quali l'IVA non deve essere indicata in fattura.
Per queste operazioni, la fattura potrà continuare ad essere emessa in formato cartaceo, ma ai fini dell'esterometro occorrerà procedere alla trasmissione dei relativi dati verso il SdI, utilizzando il "Tipo Documento" TD01 e il codice natura N2.2 fuori campo e il codice destinatario a sette «X».
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