Obbligo pagamenti con mezzi tracciabili per detrazioni Irpef
- forcellaemanuela
- 28 gen 2021
- Tempo di lettura: 1 min
La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto tra l'altro che le detrazioni previste nella misura del 19%, siano possibili solo se le relative spese sono state sostenute alternativamente mediante: -versamento bancario o postale;
-carte di debito, credito o prepagate;
-assegni bancari e circolari. Occorre sottolineare, però, che l’obbligo di pagamento tracciato è escluso per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza d’interpello n. 431/2020 a chiarito che “l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto (...) il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio”.
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