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Percentuale di detraibilità delle spese di ristrutturazione dubbia per i familiari conviventi

  • forcellaemanuela
  • 17 mar
  • Tempo di lettura: 2 min

Si ricorda che per le spese di ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2024 possono essere detratte anche dal familiare che convive con il possessore, o con il detentore, dell’immobile e sostiene le spese per l’esecuzione degli interventi “edilizi” a prescindere dal fatto che le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell’unità immobiliare e senza necessità che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi alla data di inizio lavori e deve sussistere al momento del sostenimento delle spese, anche se anteriore all’avvio dei lavori. L’immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati non deve inoltre necessariamente essere considerato l’abitazione principale per il proprietario o il familiare, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni in cui si esplica il rapporto di convivenza, e che, di conseguenza, l’immobile risulti a disposizione.

A tal fine, le fatture relative ai lavori di ristrutturazione devono essere intestate al familiare che intende beneficiare della detrazione e le relative spese da lui sostenute materialmente.

Per quanto concerne le spese sostenute dal 2025 è invece dubbio quali siano le aliquote potenzialmente spettanti per il familiare convivente che sostiene le spese per gli interventi “edilizi”: infatti se appare pacifico il fatto che per la quasi totalità degli interventi possa competere al familiare convivente che sostiene le relative spese la detrazione con aliquota del 36% per quelle sostenute nel 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, non pochi dubbi emergono con riferimento alle aliquote maggiorate, del 50% per le spese 2025 e del 36% per le spese 2026 e 2027.

La disposizione normativa infatti sembra renderle applicabili ai soli "titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.

Si auspica un chiarimento sul tema.

 
 
 

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