Ritenute sui bonifici per ristrutturazioni a cavallo di esercizio
- forcellaemanuela
- 3 feb
- Tempo di lettura: 1 min
Nel ricordare che sui pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, le banche o poste hanno l'obbligo di applicare una ritenuta d'acconto ai fini IRPEF o IRES, preme sottolineare come, dal momento che tale obbligo decorre dal momento dell'accredito dei pagamenti ai beneficiari, in caso di bonifici disposti negli ultimi giorni del 2024, è possibile che la ritenuta venga operata nei primi giorni del 2025, con la conseguenza che la relativa certificazione avverrà nel 2026 in relazione all'anno 2025.
Si ritiene comunque in applicazione del disposto di cui all'art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR, che il soggetto che ha ricevuto l'accredito del pagamento (al netto della ritenuta) all'inizio del 2025 possa però scomputare la ritenuta "per competenza" nel modello REDDITI 2025 (relativo al 2024).
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