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Spese anticipate riaddebitate deducibili se il cliente non le rimborsa

  • forcellaemanuela
  • 20 gen
  • Tempo di lettura: 1 min

Si ricorda che a decorrere dal periodo di imposta 2025 non concorrono più alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; tali spese per contro non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.

Tuttavia, in caso di mancato pagamento, le spese non rimborsate da parte del committente saranno deducibili dalla data in cui:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (precisamente dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata; dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; dalla data del decreto di apertura della procedura  di concordato preventivo; dalla data di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti);

- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;

- il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.

In ogni caso, per evitare l’esperimento di procedure dal costo superiore alle somme da recuperare, le spese non superiori a 2.500 euro (tenendo conto anche del compenso a esse relativo) sono deducibili se, entro un anno dalla loro fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale.

Essenziale per la deducibilità delle spese è poi il fatto che l’onere sia stato pagato con strumenti tracciabili, quali bancomat e carte di credito.

 
 
 

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