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Trattamento integrativo speciale nel settore turismo

  • forcellaemanuela
  • 19 mar 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Il trattamento integrativo speciale previsto dall'art. 1 co. 21-25 della L. 213/2023 e analizzato Con l'approfondimento 18.3.2024 dalla Fondazione studi Consulenti del Lavoro riguarda i lavoratori del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito di lavoro dipendente nel periodo d'imposta 2023 non superiore a 40.000,00 euro ed è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese nei giorni festivi nel periodo compreso fra l'1.1.2024 e il 30.6.2024.

Tale trattamento deve essere erogato dal sostituto d'imposta, su richiesta del lavoratore, a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate (o in alternativa entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno) e potrà essere recuperato dal sostituto a mezzo credito di imposta nel modello F24 relativo con il codice tributo "1702".

 
 
 

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