Versamento del saldo IVA relativo al 2023 in scadenza il prossimo 18 marzo 2024
- forcellaemanuela
- 11 mar 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Si ricorda che il prossimo 18 marzo (in quanto il termine ordinario del 16 marzo cade quest'anno di sabato) scadrà il termine ordinario per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel quadro VL della dichiarazione annuale per il 2023, laddove lo stesso risulti d’importo superiore a 10,33 euro.
Il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (e pertanto entro il prossimo 30 giugno salvo proroghe), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; ovvero ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 indicando:
- con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
- nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, in caso di versamento in unica soluzione ovvero il numero della rata di cui si effettua il versamento in caso di rateizzazione, tenendo conto che l'ultima delle rate mensili deve essere versata al più tardi entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione; pertanto, il numero delle rate non potrà essere superiore a 10 in caso di pagamenti iniziati entro il 18 marzo 2024, 7 in caso di pagamenti iniziati entro il 1° luglio 2024 e 6 in caso di pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2024.
In caso di rateizzazione degli importi sono inoltre dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata.
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